2 giugno: festa
della Repubblica Italiana. Ma anche giorno dell'elezione dell'Assemblea
Costituente. Giorno che strettamente, inscindibilmente, unisce Repubblica
e Costituzione. E a questo indissolubile legame dedichiamo oggi le
riflessioni che seguono.
Qualche anno fa – ero allora preside ad Albenga – chiesi al comitato
studentesco del mio Liceo che cosa pensasse della Costituzione, della
Resistenza, della Democrazia e della Pace. Una prima decisiva riflessione
che emerse fu, da parte di un nutrito numero di studenti, che la Scuola
non poteva dirsi neutrale, perché era “partigiana”, parteggiava cioè per la
Costituzione, senza faziosità settarie ma senza confusione.

I fondamenti valoriali
della scuola erano e sono i primi 12 articoli della costituzione: dignità
del lavoro, diritti inviolabili della persona e pari dignità di tutti,
solidarietà politica economica e sociale, impegno a rimuovere gli ostacoli che
impediscono libertà uguaglianza partecipazione dei cittadini,
libertà religiosa, sviluppo della cultura e libertà della ricerca, tutela
del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, accoglienza dello
straniero, ripudio della guerra come valore essenziale dell’educazione,
correlazione tra pace e giustizia sociale e internazionale.
Il tema della memoria delle origini della nostra democrazia è centrale
nello sviluppo di una cittadinanza attiva giovanile.
Per noi
adulti il tempo è costituito da un passato, dal presente e in minima
parte da un futuro. Per i giovani il tempo è costituito soprattutto dal
presente ed il futuro appare più come minaccia, che come promessa.
E’ inutile
che noi ci lamentiamo che i giovani non sanno progettare, non sanno guardare al
futuro. Uno dei risultati del modo con cui stiamo gestendo la società è la
deprivazione del futuro per i giovani, l’impossibilità per loro di progettare a
medio e lungo termine. L’unica realtà che è loro consentito di percepire è
collocata nel presente, in un presente dilatato, senza confini precisi; non
determinato da un passato per loro incomprensibile data la velocità dei
cambiamenti realizzati, non proiettabile in un futuro data la totale incertezza
nella quale si vive.
E allora, come chiedere ai giovani di guardare al passato e commemorare ricorrenze
come questa?
La celebrazione del 2 giugno, appunto perché celebrazione,
appare sempre più, man mano che ci si allontana da quel periodo storico, un
patrimonio di pochi, di una minoranza di Italiani.
Se da una parte difendere e
mantenere tale memoria è imperativo di fronte all’incalzante propensione ad una
rimozione collettiva, dall’altra dobbiamo renderci consapevoli che
l’indifferenza di tanti giovani non è determinata solo dalla scarsa conoscenza
della storia, ma dal fatto che gli adulti, e la scuola in
particolare, non trasmettono abbastanza la passione e la forza delle
emozioni, non suscitano partecipazione ad ideali sempre vivi ed
universali.
Il messaggio è chiaro: i nostri giovani esprimono l’esigenza di
attualizzare queste celebrazioni, attribuendo loro nuovi significati.
Manteniamo viva la memoria, ma assegniamo anche una connotazione aggiuntiva,
che superi la funzione riduttivamente commemorativa e che diffonda i valori
fondamentali della Costituzione repubblicana: il primato della persona
umana, la solidarietà, la democrazia, la partecipazione, la libertà, il ripudio
della guerra.
Valori non acquisiti una volta per tutte, ma da difendere e
costruire giorno per giorno, mantenendo alto il livello di attenzione.
Collocata nella dimensione attuale, la memoria diventa allora una vera festa: essere liberi è una festa, è motivo di gioia,
perché è la libertà che mi permette di essere me stesso insieme agli
altri. La nostra umanità si esprime nella nostra libertà.
1. (Nota
all'art. 7, secondo comma). I Patti Lateranensi sono stati modificati
dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
2. (Nota
all'art. 8, terzo comma). A regolare tali
rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n.
516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto
1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base
di previe «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le
Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più
di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12
aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n.
520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21
dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre
confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
3. (Nota
all'art. 10, quarto comma). A norma dell'articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo
comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di
genocidio.
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