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martedì 2 giugno 2015

Il tempo presente della Costituzione.


2 giugno:  festa della Repubblica Italiana. Ma anche giorno dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Giorno che strettamente, inscindibilmente,  unisce Repubblica e Costituzione. E a questo indissolubile legame dedichiamo oggi le riflessioni che seguono. 


Qualche anno fa – ero allora preside ad Albengachiesi al comitato studentesco del mio Liceo che cosa pensasse della Costituzione, della Resistenza, della Democrazia e della Pace. Una prima decisiva riflessione che emerse fu, da parte di un nutrito numero di studenti,  che la Scuola non poteva dirsi neutrale, perché era “partigiana”, parteggiava cioè per la Costituzione, senza faziosità settarie ma senza confusione. 


I fondamenti valoriali della scuola erano e sono i primi 12 articoli della costituzione: dignità del lavoro, diritti inviolabili della persona e pari dignità di tutti, solidarietà politica economica e sociale, impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono libertà  uguaglianza partecipazione dei cittadini, libertà religiosa, sviluppo della cultura e libertà della ricerca,  tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, accoglienza dello straniero, ripudio della guerra come valore essenziale dell’educazione,  correlazione tra pace e giustizia sociale e internazionale.

 

Il tema della memoria delle origini della nostra democrazia è centrale nello sviluppo di una cittadinanza attiva giovanile. 


Per  noi  adulti  il tempo è costituito da un passato, dal presente e in minima parte da un futuro. Per i giovani il tempo è costituito soprattutto dal presente ed il futuro appare più come minaccia, che come promessa. 


E’ inutile che noi ci lamentiamo che i giovani non sanno progettare, non sanno guardare al futuro. Uno dei risultati del modo con cui stiamo gestendo la società è la deprivazione del futuro per i giovani, l’impossibilità per loro di progettare a medio e lungo termine. L’unica realtà che è loro consentito di percepire è collocata nel presente, in un presente dilatato, senza confini precisi; non determinato da un passato per loro incomprensibile data la velocità dei cambiamenti realizzati, non proiettabile in un futuro data la totale incertezza nella quale si vive.


E allora, come chiedere ai giovani di guardare al passato e commemorare ricorrenze come questa? 


La celebrazione del 2 giugno, appunto perché celebrazione, appare sempre più, man mano che ci si allontana da quel periodo storico, un patrimonio di pochi, di una minoranza di Italiani. 



Se da una parte difendere e mantenere tale memoria è imperativo di fronte all’incalzante propensione ad una rimozione collettiva, dall’altra dobbiamo renderci consapevoli che l’indifferenza di tanti giovani non è determinata solo dalla scarsa conoscenza della storia, ma dal fatto che gli adulti, e la scuola in particolare, non trasmettono abbastanza la passione e la forza delle emozioni, non suscitano partecipazione ad  ideali sempre vivi ed universali.


Il messaggio è chiaro: i nostri giovani esprimono l’esigenza di attualizzare queste celebrazioni, attribuendo loro nuovi significati. Manteniamo viva la memoria, ma assegniamo anche una connotazione aggiuntiva,  che superi la funzione riduttivamente commemorativa e che diffonda i valori fondamentali della Costituzione repubblicana: il primato della persona umana, la solidarietà, la democrazia, la partecipazione, la libertà, il ripudio della guerra. 



Valori non acquisiti una volta per tutte, ma da difendere e costruire giorno per giorno, mantenendo alto il livello di attenzione.




Collocata nella dimensione attuale, la memoria diventa allora una vera festa:  essere liberi è una festa, è motivo di gioia,  perché è la libertà che mi permette di essere me stesso insieme agli altri. La nostra umanità si esprime nella nostra libertà.

 


1. (Nota all'art. 7, secondo comma). I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
2.  (Nota all'art. 8, terzo comma). A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
3. (Nota all'art. 10, quarto comma). A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.


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